Servizio reclami di Sportello Consumatori
Prepara il reclamo assicurativo per AAS o ADR ANIA
Descrivi con precisione il comportamento dell’impresa o dell’intermediario, la polizza o il sinistro, i fatti contestati e la richiesta da valutare nell’eventuale percorso successivo.
Prima di compilare
La coda parte soltanto dopo la verifica dell’email.
Indica la tua qualifica, il ramo assicurativo, la polizza o il sinistro e il soggetto contestato. Allega soltanto i documenti pertinenti al reclamo. Riceverai un messaggio di verifica: senza quel passaggio la richiesta non entra in coda.
Una AI locale specializzata prepara la bozza. Può commettere errori: controlla sempre nomi, importi, date, destinatario e richieste prima dell’invio.
L’indirizzo email viene usato per questo servizio e per i relativi aggiornamenti. Il servizio gratuito include l’iscrizione alla newsletter informativa dell’associazione, con consenso esplicito nel modulo e disiscrizione in ogni momento dal link presente in ogni email.
Questo documento è il reclamo preliminare, non il ricorso AAS né la domanda di conciliazione ANIA. Conserva la prova dell’invio e l’eventuale risposta: ogni percorso successivo richiede una verifica separata.
Dopo la bozza
Reclamo e ricorso all’Arbitro sono due passaggi distinti.
Il servizio prepara i documenti ma non invia automaticamente il reclamo e non garantisce l’accoglimento della richiesta.
L’impresa o l’intermediario ha 45 giorni per rispondere. In assenza di risposta o se la risposta non è soddisfacente, potrai chiedere la verifica dei presupposti per una pratica Arbitro Assicurativo entro 12 mesi dal primo reclamo.
Il ricorso AAS è esclusivamente online, viene deciso sui documenti e prevede un contributo di 20 euro secondo le regole ufficiali; l’eventuale assistenza dello Sportello è separata e viene proposta soltanto dopo la verifica di ammissibilità.
Per le controversie R.C. Auto con richiesta fino a 15.000 euro può essere valutata separatamente la conciliazione ANIA quando l’impresa non risponde entro i termini di legge, rifiuta la richiesta di risarcimento oppure formula un’offerta non accettata, salvo l’eventuale acconto. La procedura indica una durata massima di 30 giorni ed è gratuita per il consumatore, fatta salva l’eventuale quota associativa; partecipazione dell’impresa e ulteriori presupposti devono essere verificati.